Comunicazioni Istituzionali

Aumento prezzi: AsFo Lazio chiede tavolo di confronto

22 Giu, 2023

Preg.mo Dott.Francesco Rocca
Presidente Regione Lazio

Gentile Presidente,

con il presente atto ASFO Sanità Lazio, Associazione che rappresenta i fornitori in sanità nel territorio della Regione Lazio, intende richiamare l’attenzione di questa Spett.le Istituzione in relazione al tema dell’aumento dei prezzi nelle forniture di beni e servizi.

In tale contesto, le imprese fornitrici di beni e servizi sono particolarmente esposte a molteplici criticità.

Come è noto L’art. 106 comma 1 lett. a) del d. lgs. 50/2016 prevede l’obbligatorietà della previsione negli atti di gara di specifiche clausole recanti la revisione dei prezzi e la sua applicazione diventa ancor più importante per le forniture oggetto dei contratti di fornitura di beni e servizi, le quali hanno subito un anomalo ed altresì grave innalzamento dei costi di produzione ed altresì di distribuzione, dovendosi in tali casi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione nella Relazione Tematica n. 56 dell’08 luglio 2020, dunque procedersi ad un’equa modifica delle condizioni contrattuali.

La situazione emergenziale originata dalla diffusione pandemica del COVID-19 e successivamente dal conflitto bellico Russo-Ucraino attualmente in atto ha causato un incremento dei costi del settore medicale. Come evidenziato anche dalla Corte Suprema di Cassazione nella sopra menzionata Relazione n. 56 dell’8 luglio 2020, l’imprevedibilità e l’eccezionalità di tali eventi hanno di fatto sbilanciato l’economia del negozio, impegnando ultra vires una parte nell’esecuzione delle prestazioni che la gravano, ed impedendole allo stesso tempo di trarre dal rapporto le utilità in considerazione delle quali i contratti sono stati conclusi.

L’aggravamento si sostanzia nella sproporzione tra i valori delle prestazioni, nel senso che l’una non trova più sufficiente remunerazione in quella corrispettiva.

Gli effetti negativi sull’economia ingenerati dalla pandemia e dal conflitto bellico rientrano certamente tra quegli avvenimenti straordinari e imprevedibili presi in considerazione dall’art. 1467 c.c. che condurrebbero verso la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni che le società di settore vogliono tuttavia evitare allorché, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si giunga ad una equa modificazione delle condizioni dei contratti, tenuto conto delle mutate condizioni economiche (eccedenti la normale alea) intercorse tra la data di formulazione dell’offerta, la stipula del contratto e la sua esecuzione.

Come è altresì noto, sul tema, il Legislatore è intervenuto con l’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (c.d. Decreto Sostegni-ter) prevedendo – in relazione alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore – l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

In tema di contratti in corso e per i soli appalti di lavoro, invece, sono state adottate:

a)      disposizioni che introducono meccanismi di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, in forza del D.L. 73/2021, convertito con la legge 106/2021;

b)      disposizioni con le quali in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, l’art.106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze che giustificano la modifica dei contratti in corso sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera, in forza dell’art. 7 del D.L. n. 36/2022, convertito con la legge n. 79/2022.

Sul tema, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avuto modo di evidenziare l’assenza di un meccanismo di compensazione/revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, ed ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo volto a consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”

Da ultimo, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 è stato introdotto l’obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi in tutti i documenti di gara. In particolare, l’articolo 60 del nuovo Codice prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. A fronte degli interventi normativi che sino succeduti ed alla luce dei rilievi svolti dall’ANAC, occorre rilevare che sovente le pubbliche amministrazioni hanno indetto procedure prive di meccanismi di revisione dei prezzi ovvero hanno omesso di determinarne le relative modalità con grave pregiudizio per le imprese fornitrici.

Inoltre, come noto, secondo quanto unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2023 n. 2096), in assenza di altri e più specifici parametri, deve farsi ricorso all’indice F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato dall’lSTAT.

A tale riguardo, si evidenzia che la Regione Liguria, con comunicazione del 12/04/2023 (prot. n.2023 – 0337387) riferita ad una procedura di gara per la fornitura di “Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open” (CIG 7842803) indetta nel 2020, si è dichiarata disponibile a riconoscere, in sede di stipula dei relativi contratti, un incremento forfettario del 15% dei prezzi offerti in gara.

Analogamente, si evidenzia, altresì, che l’Ente “Azienda Zero” della Regione Veneto, con comunicazione del 17/04/2023 (Prot. n. 0011920) riferita a procedure di gara per la fornitura di “Protesi vascolari ed endovascolari” indette nel 2017 e nel 2018, si è dichiarata disponibile a riconoscere un incremento dell’8,1% del prezzo di gara.

 

In tale contesto è essenziale che la Regione Lazio formuli specifichi indirizzi alle Aziende Sanitarie locali affinché siano introdotte nelle procedure di revisione dei prezzi, individuandone i presupposti oggettivi e le relative modalità, intervenendo anche sui rapporti contrattuali in corso al fine di ristabilire il necessario equilibrio del rapporto a fronte della eccessiva onerosità della prestazione determinata dall’aumento dei costi.

 

Ciò è essenziale al fine di assicurare la continuità delle forniture e la qualità dei servizi ed al fine di favorire procedure trasparenti e concorrenziali.

Per quanto sopra, siamo a richiedere l’apertura di un tavolo di confronto con la rappresentanza di AsFo Lazio.

Distinti Saluti

IL CONSIGLIERE REFERENTE

VALERIA AGNELLI

                                                                                                 IL PRESIDENTE

                                                                                                  SVEVA BELVISO