Comunicazioni ai soci

DECRETO RILANCIO 19/5/2020 – RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

25 Mag, 2020

AVVISO AI SOCI

Si porta all’attenzione dei Soci che il Decreto Rilancio di recente emanazione e pubblicato su GU del 19/5/2020 n. 128 prevede, all’art. 124, che le cessioni di beni effettuate entro il 31/12/2020 per le tipologie espressamente specificate al comma 1 del medesimo articolo, sono esenti da imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1 del DPR 26/10/1972 n. 633.

Cordiali saluti
La Segreteria

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1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e’
aggiunto il seguente: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser

a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;”.
2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.”