Comunicazioni ai soci

INDICAZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI DIPENDENTI – GESTIONE FASE 2 – #COVID-19

6 Mag, 2020

Gentili Soci,

come è noto, Il Governo ha fornito una puntuale regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta fase 2 che permetterà la riapertura graduale delle aziende secondo le indicazioni stabilite nel DPCM del 26 Aprile 2020.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n.149 del 20.04.2020 e su richiesta delle Prefetture, ha fornito, ai direttori degli ispettorati territoriali le modalità di intervento, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste nella prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali.

In particolare, il Protocollo condiviso del 23 Aprile 2020, sulla base del precedente testo del 14 Marzo, detta una regolamentazione delle misure di igiene ed adozione dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria ed anche di gestione degli spazi comuni, dell’organizzazione aziendale, di persone sintomatiche e delle modalità di ingresso in azienda per i lavoratori e soggetti esterni.

Sull’ultimo punto, richiamiamo la Vostra attenzione anche sulle indicazioni relative al controllo della temperatura corporea dei dipendenti, che secondo quanto stabilito al punto 2 del suindicato protocollo, devono essere attuate compatibilmente alle disposizioni del Reg.Ue 2016/679, quindi compatibilmente alla  gestione privacy adottata in osservanza alle disposizioni disciplinate dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali.

Ciò si concretizza:

  • nella formalizzazione degli atti di incarico delle figure preposte alle procedure atte alla gestione degli accessi del personale in azienda;
  • nella predisposizione delle informative sul trattamento dei dati da esporre\esibire in occasione delle rilevazioni della temperatura;
  • negli accorgimenti relativi all’acquisizione del dato di temperatura (ed in generale delle informazioni acquisite presso i lavoratori);
  • nell’adozione di misure di idonea sicurezza ed in generale di una metodologia rispettosa della riservatezza e della dignità del lavoratore, anche per ciò che attiene alla gestione di una persona sintomatica.
  • Nell’aggiornamento dei Registri delle attività del Titolare del Trattamento

Pertanto, nell’ottemperare alle misure di prevenzione e sicurezza stabilite dal DPCM e dagli allegati documenti e protocolli, considerato anche che le attività svolte da molte imprese, prestando servizi in settori connessi a quelli della sanità, coinvolgono spesso dati personali di natura sensibile (ovvero dati particolari, come definiti dall’art.9 del Reg.Ue 2016/679) e pertanto sono tenute ad una rigorosa compliance della normativa Europea, si richiede attenzione anche alla questione relativa al trattamento dei dati personali (tale è da intendersi infatti, secondo la nota riportata a pagina 6 del Prot. 23.4.2020, la rilevazione del dato di temperatura).

A tutte le società che necessitano di aggiornare ed implementare le procedure di gestione della privacy nonché in generale, per chiunque richieda la necessità di assistenza e consulenza specialistica in materia, segnaliamo la possibilità di contattare i nostri referenti per i servizi alle imprese, all’indirizzo mail:  privacy.promoter@confcommercioroma.it