Comunicazioni Istituzionali

NEWSLETTER N. 21 ANNO V – 1 – 15 dicembre 2019

19 Dic, 2019

Le seguenti newsletter a cura dello studio legale di AOR sono utili strumenti di valutazione e approfondimento sulla recente giurisprudenza amministrativa.

 

In evidenza:

 

Appalti – Pagamento contributi operatori economici – entrata in
vigore del nuovo servizio di gestione – Dismissione delle funzionalità
di pagamento mediante il Servizio Riscossione Contributi – Dal 16
dicembre 2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio
Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici verranno
dismesse a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara”
(GCG), già attivo dall’11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16
dicembre 2019, il servizio GCG resterà l’unico canale disponibile per il
versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle
procedure di scelta del contraente.
Il nuovo servizio GCG è disponibile al seguente link:
Gestione Contributi Gara
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnli
ne/ServizioRiscossioneContributi

 

Giurisprudenza
amministrativa
civile e contabile:

 

Consiglio di Stato Sez. VI – sentenza del 2 dicembre 2019 n. 8219 –
Appalti – Sull’ambito di applicazione dell’istituto della revisione dei
prezzi – Il Massimo Consesso torna ad occuparsi dell’ambito
applicativo dell’istituto della revisione dei prezzi, di cui all’art. 115 del
Vecchio Codice, confermando l’orientamento giurisprudenziale
granitico sul punto.
Segnatamente, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’istituto in parola
può trovare legittima applicazione solamente in caso di proroghe del
rapporto contrattuale, mentre lo stesso è da escludersi qualora allo
spirare del termine del contratto sovvenga una rinegoziazione tra le
parti delle condizioni pattizie.
Nel caso di specie, è stato riconosciuto all’operatore economico le
somme spettanti a seguito della revisione dei prezzi contrattuali,
essendo intervenuto un mero differimento del termine finale del
rapporto, senza che le parti abbiano dato corso ad alcuna forma di
rinegoziazione delle condizioni originarie del contratto di appalto.

Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza del 2 dicembre 2019 n. 8255 –
Appalti – Sull’unitarietà della gara divisa in lotti e sulla competenza
territoriale del TAR chiamata a decidere – Interessante sentenza del
Consiglio di Stato sull’individuazione del TAR territorialmente
competente a decidere le sorti di una gara unica suddivisa in numerosi
lotti.
Per assegnare la competenza a decidere sull’insorta controversia, il
Consiglio di Stato ha dovuto preliminarmente chiarire quali siano gli
elementi su cui indagare per stabilire se si tratta di singole distinte per
ciascun lotto ovvero di un’unica gara suddivisa in diversi lotti,
precisando che gli siffatti elementi vanno rintracciati nell’unicità della

Commissione e del RUP per tutti i lotti nonché nell’estensione extra
regionale degli stessi.
Nel caso di specie, è stata accertata l’unicità dell’intera procedura,
avuto riguardo sia soprattutto alla circostanza che tutti gli atti della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, producono effetti
non limitati ad un ambito territoriale circoscritto e coincidente con
l’ambito territoriale del lotto di cui si discute l’aggiudicazione, ma
riferibili all’intero territorio nel quale si esplica la competenza della
stazione appaltante.
Pertanto, quale criterio ordinario di riparto della competenza ex art. 13
CPA, secondo il Consiglio di Stato, deve considerarsi quello della sede
dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere e non il
diverso criterio degli effetti dell’atto, non potendosi individuare un
ambito diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel
quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere.
.
Consiglio di Stato Sez. V – sentenza del 4 dicembre 2019 n. 8294 –
Appalti – Sui mezzi di prova i fini dell’esclusione ex art. 80, comma
5, lett. a) – Nella pronuncia in rassegna i Giudici di Palazzo Spada
affrontano la tematica attinente ai mezzi di prova dai quali la stazione
appaltante può trarre convincimento della grave infrazione alle norme
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro da parte dell’operatore
economico, ex art. 80, comma 5 lett. a).
E lo fanno prendendo le mosse dal presupposto che per disporre
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara la
stazione appaltante è onerata ad accertare non solo che la violazione sia
accaduta, ma, specialmente, che di essa ne abbia responsabilità il
concorrente.
Cosi il Massimo Consesso giunge a ritenere valido mezzo di prova ogni
documento, anche se proveniente dall’autorità amministrativa (e non
solo dall’autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla
responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della
qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.
Nel caso di specie, in merito ad un sinistro mortale avvenuto sul luogo
di lavoro, è stato dunque ritenuto “adeguato mezzo di prova” il rapporto
di verifica della ASL competente ed il verbale ispettivo dell’Autorità di
polizia giudiziaria.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque legittima la
partecipazione alla gara del concorrente, in quanto il contenuto di tali
documenti non permetteva – stante l’incertezza dei fatti ivi contenuti –
di esprimere un giudizio di responsabilità dell’operatore economico per
la “grave infrazione” contestata.

Consiglio di Stato Sez. V – sentenza del 4 dicembre 2019 n. 8296 –
Appalti – Sul corretto utilizzo del soccorso istruttorio in caso di
invalidità della garanzia fideiussoria – I Giudici di Palazzo Spada si
occupano dell’istituto del soccorso istruttorio e della sua operatività in
caso di invalidità della garanzia provvisoria ovvero dell’impegno a
prestare quella definitiva.
Nel caso che ci occupa, secondo il Massimo Consesso la Stazione
Appaltante ha legittimamente attivato il procedimento in parola in
favore dell’operatore economico che ha costituito la cauzione
provvisoria mediante bonifico bancario, presentando però una propria

dichiarazione di impegno alla costituzione di garanzia definitiva in caso
di aggiudicazione dell’appalto in gara.
Siffatta dichiarazione, infatti, non può valere quale impegno al rilascio
della garanzia definitiva, essendo stata resa dallo stesso concorrente –
il quale, in pratica, si sarebbe garantito un debito proprio – e non da
idoneo Istituto di credito, come previsto dall’art. 83 del Codice; al
contempo, si tratta di carenza soccorribile in quanto qualificata quale
carenza di elementi formali della domanda di partecipazione.
Aggiunge però il Collegio che il soccorso istruttorio può andare a buon
fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione
provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di
impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore
al termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Sarebbe, infatti, violata la par condicio tra tutti i concorrenti, qualora
fosse consentito ad uno di essi la presentazione di una cauzione
provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia
definitiva formata successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione e nel termine del
soccorso istruttorio.
Avendo presentato una dichiarazione di impegno resa da soggetto
qualificato in epoca successiva alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante
ha legittimamente escluso il concorrente, facendo così buon governo
dell’istituto del soccorso istruttorio.

 

Tar Lazio, Roma, Sez. III ter – sentenza del 2 dicembre 2019 n.
13767– Appalti – Sulla necessaria posteriorità della nomina della
Commissione di gara rispetto al termine di presentazione dell’offerta
– Nella sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno stabilito che, la
nomina dei componenti della Commissione di gara, deve essere
necessariamente successiva rispetto al termine di presentazione delle
offerte.
Nel caso di specie, avente ad oggetto l’esternalizzazione di servizi
relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti in Italia,
la nomina della Commissione di gara è stata disposta in data anteriore
rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Dunque, in chiara violazione della prescrizione normativa secondo cui
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione, devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, pena la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza
della P.A.

Tar Puglia, Bari, Sez. I – sentenza del 3 dicembre 2019 n. 1581–
Appalti – Sulla competenza del RUP a svolgere le operazioni del sub
procedimento di verifica della congruità dell’offerta – Secondo i
Giudici pugliesi sono legittime le operazioni di una gara di appalto di
lavori, durante le quale le funzioni del sub procedimento di verifica di
anomalia delle offerte sono state svolte dal R.U.P.
A tale convincimento, il TAR di Bari giunge prendendo le mosse
dall’art. 97 del Codice, il quale non contiene elementi che depongono
per il passaggio delle competenze inerenti alla verifica dell’offerta
anomala in capo ad un organo diverso dal R.U.P.. siffatta disposizione,
infatti, dispone che tale incombente spetta alla Stazione Appaltante,
senza ulteriori specificazioni; ed il RUP è sicuramente organo della
Stazione Appaltante.

Peraltro, il Collegio rileva come tra i compiti espressamente attribuiti
alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 non figura la verifica di
anomalia dell’offerta, ragione per cui deve ritenersi che tale attività
rientri nella competenza del RUP.
Infine, dirimente è la circostanza che nella lex specialis di gara era
prescritto espressamente che la verifica della congruità dell’offerta
fosse espletata dal RUP.

Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II – sentenza del 4 dicembre 2019 n.
869– Appalti – Sull’esclusione per collegamento sostanziale tra
imprese – Il Tar sardo torna ad occuparsi del collegamento sostanziale
di imprese indicando quali possono essere gli indizi su cui la Stazione
Appaltante deve indagare al fine di verificare l’esistenza della causa di
esclusione ex art. 80, lett. m).
Secondo il Collegio, in relazione alla singola gara la Stazione
Appaltante deve verificare se vi sia un’unicità di centro decisionale, tale
da pregiudicare l’ordinario andamento della gara ed alterare la regolare
competizione pubblica.
Indici rilevatori non sono tanto il formale collegamento / controllo
societario, quanto piuttosto le circostanze che possono rilevare
l’esistenza di relazioni idonee a consentire un flusso (formativo) delle
offerte e informativo in merito alla fissazione dell’offerta o agli
elementi valutativi della stessa.
Nel caso che ci occupa, secondo il TAR, la Stazione Appaltante ha
legittimamente escluso dalla procedura le imprese partecipanti in
quanto:
a) le due imprese si sono presentate in raggruppamento in un’altra gara
in itinere bandita dal medesimo Settore dell’ente;
b) sussistono stretti legami di parentela tra i legali rappresentanti delle
due concorrenti;
c) i legali rappresentanti delle due imprese hanno lo stesso indirizzo di
residenza;
d) entrambe le ditte hanno fatto riferimento alla medesima compagnia
assicurativa;
e) il pagamento ANAC è intervenuto a distanza di 17 minuti l’uno
dall’altro;
f) entrambe hanno fatto uso del medesimo corriere.

Tar Puglia, Lecce, Sez. I – sentenza del 5 dicembre 2019 n. 1938 –
Appalti – Sui limiti del ricorso del subappalto (e di quello a cascata)
– Nella sentenza in rassegna i Giudici pugliesi hanno affrontato – per la
prima volta dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea – la
spinosa questione del limite percentuale alle prestazioni subappaltabili.
Al riguardo, il Collegio pugliese ha ritenuto che in applicazione dei
principi dettati dalla CGUE, non possa più ritenersi applicabile “a
priori” il limite del 30% al subappalto, ma che debba comunque essere
valutato in concreto se il ricorso al subappalto possa effettivamente
violare i principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità.
Nel caso all’esame del Collegio, la società ausiliaria della ricorrente
avrebbe dovuto subappaltare più del 90% delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
Non essendo stata fornita alcuna precisa indicazione in sede di offerta
circa le prestazioni (analisi di laboratorio) che avrebbero dovuto
eseguirsi in subappalto, la affidabilità dei subappaltatori, i rapporti

intercorrenti tra questi ultimi e l’ausiliaria e la prestazione di impegno
dei medesimi ad eseguire le prestazioni subappaltate, il Collegio ha
ritenuto violati i predetti principi di trasparenza, di concorrenza e di
proporzionalità in quanto del tutto incerta la corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto.
Peraltro, ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 89 comma
8 e 105 comma 19, il TAR ha rilevato come le prestazioni oggetto di un
contratto pubblico debbano essere eseguite dal soggetto che partecipa
alla gara mentre nella fattispecie in esame il subappalto verrebbe
utilizzato dall’impresa ausiliaria, in violazione del divieto di subappalto
a cascata.

 

Tar Lombardia, Milano, Sez. IIsentenza del 3 dicembre 2019 n.
2567– Edilizia & Urbanistica – Sulla giurisdizione del Giudice
tributario – Nella sentenza in rassegna i Giudici milanesi hanno
stabilito che, di concerto con un ormai consolidato orientamento, è
affidata alla giurisdizione esclusiva del Giudice tributario e non a quella
del Giudice amministrativo, le controversie in ordine al rilascio del
certificato di inagibilità richiesto ai fini fiscali
Nel caso di specie, il Comune ha rigettato l’istanza volta ad ottenere
siffatto certificato, necessario per il riconoscimento della riduzione del
50% della base imponibile per l’Imposta Municipale proprio (c.d.
I.U.C.)
Trattandosi di beneficio di carattere tributario a tutela del contribuente,
il TAR milanese ha pertanto chiarito che la giurisdizione spetta in via
esclusiva al Giudice tributario trattandosi di riguarda tributi di ogni
genere, tra cui la cosiddetta I.U.C..