Comunicazioni Istituzionali

Codice di comportamento ditte in occasione di congressi scientifici

14 Dic, 2017

Comunicazione ai soci

Con la presente nota AsFO Sanità intende fornire agli Associati alcune riflessioni utili – redatte a cura dei legali dell’Associazione – relativamente alle spese sostenute per congressi scientifici a favore di pubblici funzionari, dal momento che molti di Voi sono periodicamente impegnati con la sponsorizzazione a vario titolo di congressi scientifici ed altri eventi similari.

Con l’emanazione della L. 6 novembre 2012 n. 190 l’Italia, in ottemperanza a precisi obblighi internazionali, si è dotata di una legge organica per combattere i dilaganti fenomeni di corruttela, affrontando il duplice profilo della prevenzione in via amministrativa e dell’implementazione delle sanzioni penali.

La Legge Anticorruzione si è prefissata l’obiettivo della prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare. Sotto il profilo della prevenzione, la legge ed altresì i decreti legislativi che ne hanno dato attuazione, hanno imposto, da una parte ai dipendenti pubblici e, dall’altra, ai privati cittadini nell’organizzazione delle proprie imprese, l’adozione di regole di comportamento volte a prevenire il fenomeno della corruzione.

Sotto il profilo della repressione la Legge Anticorruzione oltre ad innalzare le pene prescritte per i reati già contemplati nel codice penale ne ha previsti di nuovi (tali sono l’art. 319-quater del c.p. che ha introdotto l’“Induzione indebita a dare o promettere utilità” e l’art. 346-bis del c.p. che ha introdotto il reato del “Traffico di influenze illecite”), allargando il novero tanto dei soggetti attivi che possono commettere i reati connessi al fenomeno della corruzione (includendo, oltre ai pubblici ufficiali, anche gli incaricati di un pubblico servizio, quali sono il Direttore sanitario o il personale medico e/o infermieristico dipendente di struttura sanitaria pubblica), tanto quello dei soggetti punibili (coloro che materialmente hanno promesso o elargito denaro o altre utilità) in quanto compartecipi nella commissione del reato.

Satelliti della Legge Anticorruzione sono il DPR 6 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e i Piani Triennali Anticorruzione adottati dagli Enti del Servizio Pubblico Sanitario redatti sulla base delle Linee Guida emanate dall’ANAC.

Per entrambe le “fonti regolamentari” la sponsorizzazione e/o gli inviti del personale medico incardinato negli Enti del Servizio Pubblico Sanitario a congressi e/o convegni organizzati e/o sponsorizzati da imprese fornitrici di beni e/o servizi in Sanità, sono attività fortemente a rischio, ricadendo gli stessi in quelle “altre utilità” (alternative alla dazione diretta di danaro) possibili fonti di reato connessi al fenomeno corruttivo.

Le “altre utilità”, giungendo a ricomprendere qualsiasi interesse, patrimoniale e non patrimoniale che il pubblico ufficiale può ottenere per sé o per altri, può anche identificarsi in una pretesa di per sé non illecita, ma la cui realizzazione venga ottenuta non con gli strumenti legali apprestati dall’ordinamento, bensì con l’abuso funzionale.

Mentre, quindi, l’obbedienza, alla regola generale fissata nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del divieto di accettazione e/o richiesta di benefici di valore eccedente i 150,00 euro dovrebbe mantenere i soggetti coinvolti ragionevolmente indenni dal rischio di contestazioni di natura penale, meno netti appaiono i confini tra la condotta lecita ed illecita quando si tratta di sponsorizzazioni o inviti a convegni/congressi il cui valore eccede (come in effetti accade nella stragrande maggioranza dei casi) i limiti fissati.

In considerazione di quanto sopra richiamato, si invitano gli associati, onde non incorrere in comportamenti che possano essere considerati censurabili sotto il profilo penale e/o amministrativo e/o anche solo etico, ad attenersi alle seguenti regole “minime” di comportamento etico, fermo l’invito a prendere visione e consultare di volta in volta i Codici Etici-comportamentali e/o i Piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dai singoli Enti:

  1. Estendere gli inviti ad un novero di soggetti interessati alla materia di discussione (non ad un solo preindividuato funzionario);
  2. Evitare che gli invitati appartengano esclusivamente ad enti con gare in corso, prossime o aggiudicate all’organizzatore dell’evento;
  3. Formulare gli inviti impersonalmente, indirizzandoli agli addetti al servizio interessato e non “ad personam”;
  4. Farsi carico del rimborso delle sole spese di trasporto, vitto ed alloggio, materiale scientifico ed informativo e, comunque, evitare regalie personalizzate che eccedano la soglia del modico valore;
  5. Evitare di reiterare gli inviti a favore degli stessi soggetti nel corso del medesimo anno o per eventi riferiti al medesimo oggetto;
  1. Non estendere inviti a soggetti che non abbiano interesse alla materia di discussione (quali familiari o soggetti che non abbiano interesse specifico per la materia di discussione nell’evento);
  2. Sponsorizzare e/o spesare le attività strettamente connesse all’evento formativo/scientifico e/o divulgativo escludendo il rimborso e/o il pagamento di ogni attività ricreativa connessa;
  3. Improntare l’ospitalità del sanitario all’evento a sobrietà e adeguatezza senza eccessi;
  4. Effettuare gli inviti e le transazioni connesse all’evento con la massima trasparenza, ottenendo, ove possibile, preliminarmente l’autorizzazione alla partecipazione, alla sponsorizzazione e/o al rimborso delle spese al singolo professionista dall’Ente e/o rendicontando allo stesso il consuntivo delle spese sostenute.

In caso di dubbi e/o richieste di chiarimenti in ordine ai comportamenti da tenere in occasione di sponsorizzazioni e/o partecipazione attiva a vario titolo di congressi scientifici ed altri eventi similari, potete inviare una mail al nostro legale di riferimento, Avv. Favale, al seguente host: antonellafavale@yahoo.it .

Quanto sopra non tiene conto delle norme alquanto più restrittive contenute nel codice etico MedTech che riguarda in modo particolare le Imprese distributrici di beni e dispositivi prodotti da Multinazionali associate MedTech le quali, in ragione delle clausole contrattuali nascenti dal mandato, dovranno attenersi alle direttive ivi previste.

Ciò formerà oggetto di specifica trattazione con i Soci interessati nel corso della riunione AsFO Sanità in programma il 23 gennaio 2018.

Certi che l’argomento trattato sia di indubbia utilità per molte Imprese Associate, con l’occasione gradite

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

            Massimo De Fidio